Treviso, li 12 ottobre 2020.
“Niente ammortamenti nel bilancio 2020”.
E così, alla fine, al terzo tentativo, ce l’hanno fatta!
Prendo spunto circa le puntuali osservazioni pubblicate su Linkedin dal collega Torinese dott. Fabrizio Bava, argomentazioni acute, intelligenti e pienamente condivisibili che di seguito commento e riporto:
Le imprese potranno non iscrivere fino al 100% degli ammortamenti nei bilanci 2020, con buona pace della rappresentazione veritiera e corretta.
Tutti felici, anche perchè gli ammortamenti non iscritti potranno essere dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
Tutto ciò è previsto nel “decreto agosto” che sarà convertito oggi con la votazione della fiducia alla Camera.E tale possibilità potrà persino essere prorogata per il 2021.
La norma è intollerabile, diseducativa e, cosa che più mi sorprende, anche totalmente inutile.
“RATIO” ALLA BASE DELLO STOP AGLI AMMORTAMENTI NEL BILANCIO 2020.
“La ratio della misura è soprattutto quella di mitigare l’effetto delle perdite sui bilanci 2020 e 2021 anche per consentire al sistema produttivo in crisi di poter accedere al credito senza vedersi negare tale possibilità dagli istituti di credito”.
La fonte non la riporto, non è rilevante.
Davvero c’è chi crede che basti falsificare i bilanci per legge per agevolare l’accesso al credito?
Non entro nel merito delle note tecniche di valutazione del merito creditizio, ma qualcuno pensa che un qualunque lettore dei bilanci non sia in grado di prendere la colonna ammortamenti dell’esercizio 2019 e sommarli ai costi del 2020?
Pensare di modificare le regole del bilancio, ritenendo in tal modo di sostenere le imprese, è come cercare di curare la febbre provocata dal virus COVID-19, sostituendo il termometro con uno che indichi non più di 36,8°.
Ma andiamo per ordine.
PERCHÈ È UNA NORMA SBAGLIATA
Il bilancio delle imprese non è (soltanto) un obbligo di legge, un “fatto contabile”, uno dei tanti adempimenti delle imprese.Il bilancio è prima di tutto il documento attraverso il quale l’impresa comunica il proprio stato di salute ai destinatari (banche, fornitori, clienti, ecc.) per ottenerne l’indispensabile supporto.
Se le imprese non stanno bene, devono essere individuate le cure, che, nel caso della pandemia, non possono che consistere, in una prima fase, nel supporto finanziario e, successivamente, nell’agevolare la ripresa economica.
Qualunque modifica alle regole contabili, seppur transitoria, conduce alla violazione del postulato del bilancio della rappresentazione veritiera e corretta.
La mancata iscrizione degli ammortamenti incide sulla rappresentazione degli equilibri di gestione delle imprese e altera la comprensione del reale stato di salute delle imprese da parte dei destinatari del bilancio.
La tutela del patrimonio netto delle imprese non può avvenire falsando la rappresentazione dello stato di salute, ma piuttosto, come previsto dal DL 23/2020 (“decreto liquidità”), sospendendo l’obbligo di ricapitalizzare ed il sorgere della clausola di scioglimento in caso di perdita del capitale nel bilancio 2020.
PERCHÈ PROPRIO GLI AMMORTAMENTI NEL BILANCIO 2020?
Qualcuno starà pensando, le imprese hanno subito il lockdown e chiaramente hanno utilizzato di meno i beni strumentali.
Ma questo non giustifica affatto l’eliminazione del 100% degli ammortamenti.
I principi contabili nazionali sono chiarissimi in proposito.
Se un’impresa ha ottenuto ricavi grazie all’utilizzo dei beni strumentali materiali ed immateriali, nel Conto economico devono essere iscritti i connessi ammortamenti.
Si tratta dell’applicazione del principio di competenza economica.
Non aggiungo altro, per non entrare in tecnicismi per soli addetti ai lavori, ma mi sembra di agevole comprensione.
Tra l’altro, in molti casi sarà possibile, nel pieno rispetto delle regole, adottare soluzioni che portano all’iscrizione di minori ammortamenti nel bilancio 2020.
La strada corretta è quella di verificare se ci sono le condizioni per modificare la vita utile residua o il metodo di ammortamento (tema su cui si stava per esprimere l’OIC, che ha pubblicato il 15 luglio 2020, la bozza di comunicazione “Metodi di ammortamento“).
La diffusa prassi di applicare nei bilanci le aliquote di ammortamento ordinarie, consente, in moltissimi casi, di modificare la vita utile residua al fine di ridurre l’ammontare degli ammortamenti in Conto economico. Questo perchè le aliquote fiscali comportano quasi sempre una sottostima dell’effettiva vita utile dei beni.
SE SI ENTRA NEL “TUNNEL” DELLA FALSIFICAZIONE DEI BILANCI LE “SOLUZIONI” POSSIBILI SONO MOLTISSIME
Tornando al quesito iniziale, perchè proprio l’eliminazione degli ammortamenti nel bilancio 2020?
Non è forse vero che a causa del crollo dei fatturati i clienti di molte imprese non avranno pagato alla scadenza il proprio debito?
Perchè allora non consentire di non svalutare i crediti verso clienti nel 2020, in considerazione dell’eccezionalità della situazione?
Molte imprese detengono partecipazioni in società controllate che chiuderanno in perdita a causa della pandemia.
Perchè non prevedere la disapplicazione dell’obbligo di svalutare le partecipazioni in presenza di perdite durevoli di valore?
Molte imprese avranno prodotti finiti e merci invendute tra le rimanenze di magazzino, in molti casi da svalutare.
Perchè non “sterilizzare” anche l’obbligo di iscrizione al minore tra costo e mercato?
Perchè la norma agevola soltanto chi ha acquisito i beni in proprietà e discrimina chi ha scelto il leasing ed i noleggi?
Si potrebbero includere anche loro tra i costi che è possibile non inserire nel bilancio 2020.
UNA NORMA INUTILE
Ci sono almeno due ragioni che rendono tale previsione normativa anche totalmente inutile.
La prima l’ho già accennata, è inutile perchè qualunque analista di bilanci, per comprendere lo stato di salute di un’impresa, aggiungerà gli ammortamenti eventualmente non iscritti.
Anche per poter confrontare il bilancio di un’impresa che ha applicato la norma con una che non l’ha applicata.
Per non dimenticare che (almeno quello) chi applicherà tale previsione di legge dovrà darne ampia informativa nella Nota integrativa.
Ma c’è una seconda ragione che avrebbe dovuto essere più che sufficiente, da sola, a dissuadere il legislatore dall’introdurre tale possibilità.
Nel bilancio 2020 si è prevista la possibilità di non dover ricostituire il capitale sociale in caso di perdite tali da far ricadere la società nelle fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c.
Non si capisce pertanto perchè sarebbe necessario contenere la dimensione delle perdite di gestione.
Semmai è necessario modificare tale norma, perchè nella prima stesura non si è tenuto conto di cosa accadrà dopo il 2020.
Nel 2021 le imprese pesantemente colpite dalla pandemia non avranno la possibilità di ricostituire il capitale, è necessario ad esempio dare loro più tempo.
Almeno ai tempi dello “spalma debiti” per le società di calcio, il fine era chiarissimo, consentire ai soci di non dover ricapitalizzare!
In questo caso la “porcata” è pure inutile (perdonatemi il francesismo).
UNA NORMA DISEDUCATIVA
In un Paese in cui la cultura economico-finanziaria è bassissima, è davvero grave che sia il legislatore a non dare il buon esempio.
Come ho già sottolineato, i bilanci non sono un inutile adempimento, rappresentano lo stato di salute dell’impresa.
La preoccupazione del legislatore dovrebbe essere quella di aiutarle a guarire.
Consentire di non inserire gli ammortamenti nel bilancio 2020 è come falsificare la cartella clinica per sembrare più sani
.
Oltre a non servire a nulla, si fa passare un messaggio diseducativo.
Se è il legislatore a non comprendere concetti così basilari come possiamo poi pretendere che lo capiscano gli altri?
Tra i “pregi” di tale norma si sostiene che è a costo zero per le finanze pubbliche.
Detto in parole più chiare, è un favore a molti potenziali elettori che non costa nulla, come non è costato nulla rinviare l’obbligo della revisione nelle nano imprese.
Tutto vero, come è vero che invece l’ignoranza nelle posizioni apicali ci sta costando e ci costerà moltissimo anche in futuro.”
Ulteriori commenti sarebbero superflui.
Giancarlo Garioni
dottore commercialista e revisore legale-
MS CORPORATE CONSULTING
Dottori commercialisti ed esperti contabili
Revisori Legali e consulenti d’azienda