TREVISO SETTEMBRE 2019
Il Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili risponde con una nota (prot. n. PO 153/2018_STP e Trust del 26.03.2019) al quesito formulato dall’Ordine di Palermo riguardante la possibilità che una società tra professionisti (STP Srl) potesse essere partecipata con quota minoritaria da una persona fisica nella sua qualità di trustee che interviene nella sottoscrizione del capitale in nome e in conto di un trust.
Innanzitutto occorre ricordare che, a differenza delle società tra avvocati (STA) per le quali vi è un espresso divieto (si veda, infatti, l’art. 4-bis, c. 1 L. 247/2012), per le STP vi è un silenzio normativo (uno dei vari disallineamenti presenti tra la normativa relativa alle STP e quella relativa alle STA). Il divieto riguarda la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. Nonostante questo silenzio, il Consiglio, argomentando la propria tesi, afferma che un trustee non puo assumere il ruolo di socio nemmeno in una STP, individuando questo divieto in via analogica alla disciplina forense. Il Consiglio, infatti, ritiene che soci possano esserlo solo le persone fisiche o i soggetti societari, purché questi siano diversi dalle STP (il divieto di partecipazione di una STP in un’altra STP è stato affermato dal Consiglio nella nota prot. n. PO 169/2018 del 18.03.2019).
Tale indicazione nascerebbe dalla norma stessa del D.M. 34/2013 attuativo della L. 183/2011 istitutiva delle STP. All’art. 6, c. 5 di tale norma viene precisato che la verifica dei requisiti di onorabilità richiesti in capo ai soci non professionisti di STP dovrà essere effettuata, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche, in capo ai “legali rappresentanti e agli amministratori delle società”. Il legislatore ha voluto consentire la partecipazione a soggetti che possano distinguersi dai propri amministratori, quindi che presentino autonomia giuridica.
Nel caso specifico, il trust non presenta né autonomia, né soggettività giuridica. Appare quindi evidente al Consiglio che il legislatore abbia voluto consentire la partecipazione nella STP “solo ai soggetti che possano distinguersi agevolmente dai propri amministratori, che siano dotati di una certa soggettività e autonomia giuridica e che possano essere adeguatamente e agevolmente individuati nell’ambito della compagine della società tra professionisti”.
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