Ritengo doveroso e scientificamente utile, riportare l’articolo a firma del dott. Costantino Ferrara, Vice Presidente di sessione della commissione Tributaria di Frosinone, già Giudice Onorario del Tribunale di Latina, Presidente Associazione magistrati tributari della provincia di Frosinone .
Articolo tratto da “il Sole 24 ore” del giorno 13 febbraio 2020 – ECONOPOLY.
“Con il Codice della Crisi d.impresa e dell’insolvenza”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019, il quale rappresenta l’attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, più che a riformare le procedure concorsuali, si è proceduto a riscrivere completamente la storia della piccola e media impresa. Gli effetti di questo decreto sono stati ammortizzati nel tempo, con entrata in vigore scaglionata e posticipata: a parere di chi scrive, anche in maniera “opportuna”, in modo tale da oscurare o quantomeno tentare di calmierare i potenziali effetti nella percezione di tali misure.
Parafrasando il titolo del provvedimento, sembra quasi che sia un decreto pensato per… mettere in crisi l’impresa, e apposta sia stato chiamato codice della crisi d’impresa! Speriamo che non diventi il codice per la morte dell’impresa, perché i presupposti sembrano esserci tutti.
Battute a parte, leggiamo il testo del nuovo sesto comma dell’articolo 2476 del codice civile, aggiunto dall’articolo 378 del predetto codice della crisi d’impresa, per poi poterlo commentare a caldo: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi».
Non serve un esperto per capire. Gli amministratori della srl, ovvero società a responsabilità limitata, rispondono dei debiti societari con il proprio patrimonio nei confronti dei creditori sociali.
Per l’amministratore, dunque, la capacità patrimoniale perfetta di quell’ente concepito come tale (perciò si chiama “a responsabilità limitata”) viene cancellata con un colpo di spugna.
È una bomba pronta alla deflagrazione e l’effetto sarà quello di scoraggiare non tanto gli amministratori ad agire secondo pratiche scorrette, quanto piuttosto sulla decisione, a monte, di intraprendere un’attività d’impresa. Inasprimento di pene, inasprimento di responsabilità, estensioni alla sfera personale. È questa la strada tracciata.
D’altronde, sull’autonomia patrimoniale perfetta della srl, ovvero della capacità dell’ente di rispondere unicamente con il proprio patrimonio, lasciando inalterate le posizioni delle persone fisiche che lo compongono (soci e amministratori), c’era già più di qualche dubbio.
In ambito tributario, infatti, esiste da anni una fattispecie, la c.d. “ristrettezza della base sociale”, secondo cui i maggiori utili accertati a carico di una srl si traducono, quasi automaticamente, in maggiori redditi accertati in capo ai soci persone fisiche, con richiesta di imposte dirette a danno di costoro. Questo si verifica quando la srl è “a base ristretta”, ovvero quando è composta da un numero esiguo di soci persone fisiche, magari in rapporto di parentela tra di loro: la classica società moglie e marito al 50%, per intenderci e fare un esempio concreto, ma anche la società tra genitori e figli e casistiche similari.
In tali contesti, se il fisco accerta dei maggiori redditi sulla società (con imposte a carico dell’ente), si verifica un ulteriore presupposto per estendere la pretesa fiscale in capo alle persone fisiche, che ne risponderanno con i propri patrimoni. La presunzione è che, essendo la società “a base ristretta”, è plausibile ipotizzare che quei maggiori utili accertati alla società siano stati distribuiti ai soci persone fisiche, spettando a costoro l’onere di fornire la prova contraria (che spesso si rivela diabolica, impossibile, trattandosi di dover provare un “non fatto”). Per quanto possa sembrare strano, non si tratta di una posizione sporadica assunta da qualche giudice o da qualche ufficio tributario, bensì di un orientamento consolidato e assolutamente maggioritario: in altri termini, è ciò che si verifica nella quasi totalità dei casi, con esigue speranze di cavarsela in sede giudiziale, poiché la Corte di Cassazione è ferma nel ritenere valida una tale presunzione.
Nell’opinione comune, c’è la percezione che per fare una cosa del genere, sia il fisco a dover “provare” che gli utili siano stati distribuiti. Niente di più sbagliato. L’elemento noto della “ristrettezza della base sociale” è sufficiente a sostenere la presunzione. Il fisco si avvale della presunzione, avallata dalla Cassazione, invertendo l’onere della prova sul contribuente. Non è il fisco a dover provare che gli utili sono stati distribuiti, bensì è il contribuente a dover provare (non è ben chiaro come) il contrario. Se ciò non avviene, la verifica degli utili extra bilancio in capo alla srl si traduce in aggravio personale a carico dei soci. Superando, seppur con uno slalom degno del miglior Alberto Tomba, la responsabilità limitata della srl.
Con il nuovo articolo sugli amministratori, la limitazione di responsabilità cessa anche per loro.
Ora è lecito chiedersi il perché esistano, nei vari ordinamenti di tutto il mondo, delle formule societarie che consentano di limitare la responsabilità di chi intraprende un’attività d’impresa al capitale investito in quella iniziativa, senza estenderla al patrimonio personale dei soci. Se vogliamo abolire del tutto la limitazione di responsabilità, perché in Italia se ne abusa troppo, è meglio farlo esplicitamente. <<Basta! da domani chi fa impresa risponde con tutto il proprio patrimonio personale>>. Così da ora in poi a fare impresa ci saranno solo persone oneste! È questo il messaggio? È questa la via?
A me sembra che questo codice della crisi d’impresa e, più in generale misure di questo genere, contribuiscano solo alla morte dell’impresa. Che dire? Mi auguro, a questo punto, che il prossimo provvedimento possa essere un codice della risurrezione d’impresa.”
Condivido perfettamente!
dott. Giancarlo Garioni – Consultant di MS CORPORATE CONSULTING –
MS CORPORATE CONSULTING
Dottori commercialisti ed esperti contabili
Revisori Legali e consulenti d’azienda