Con le regole definitive applicabili per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le aziende innovative, e con l’avvicinarsi della scadenza del 16 dicembre prossimo – data entro la quale le Srl dovranno nominare il revisore ex articolo 379 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – appare sempre più interessante la possibilità per le società di qualificarsi proprio come Pmi innovative.
Nel percorso finalizzato all’ottenimento di tale qualificazione, uno degli ostacoli più frequenti era rappresentato dall’obbligo di revisionare i bilanci annuali: adempimento, questo, richiesto anche ai fini del mantenimento dello status di Pmi innovativa. Come ben evidenziato dalla norma istitutiva delle Pmi innovative, si richiede – quale requisito preliminare – che l’ultimo bilancio approvato della società (nel nostro caso la Srl ante upgrade) sia certificato da un revisore contabile o da una società di revisione (articolo 5, comma 1, lettera b). Quindi nel nostro caso, il bilancio delle Srl con esercizio solare potranno beneficiare della nomina del revisore unico con compiti anche di controllo legale dei conti per l’esercizio 2019.
Come ben specificato dalla circolare del Mise 3696/C del 14 febbraio 2017, la società deve necessariamente aver subìto la revisione del bilancio (che va depositato) dell’esercizio precedente all’iscrizione nella sezione speciale delle Pmi innovative. Dal bilancio, inoltre, sarà necessario estrapolare i dati necessari per verificare che almeno due dei tre requisiti siano stati raggiunti nell’esercizio sociale il cui bilancio risulti certificato. È di tutta evidenza l’importanza che questi dati siano (ove possibile) esposti ed evidenziati nella nota integrativa, specie rispetto al valore delle spese di ricerca e sviluppo che come noto costituisce uno dei parametri sul quale misurare il grado di innovazione della Pmi. Non è richiesto invece (come accade invece per le start up innovative) che la società sia la risultante di operazioni straordinarie avvenute in precedenza all’acquisizione della qualifica di Pmi innovativa.
E ancora, la Srl non deve effettuare alcuna modifica allo statuto né tanto meno all’oggetto sociale poiché la Pmi si connota rispetto all’innovazione rispettando almeno due dei tre requisiti richiesti dalla norma. Si tratta pertanto, a prescindere da quanto riportato nell’oggetto sociale, di una presunzione di svolgimento dell’attività aziendale su basi “innovative” che non necessita di ulteriori approfondimenti, almeno ragionando sul piano prettamente normativo. Ad esempio, rispetto ai parametri che la Pmi deve avere per essere considerata innovativa, è necessario che l’intangibile risulti inerente e correlato all’oggetto sociale nonchè all’attività posta in essere dalla società. Su questo, con particolare riferimento al software il Mise si è espresso (parere 218415 del 29 ottobre 2015) affrontando e chiarendo un caso che spesso capita rispetto all’impiego nell’attività aziendale di un bene di tale tipologia. Nel documento da ultimo citato, in particolare, è stata sancita la possibilità di utilizzare quale requisito utile al raggiungimento della qualifica di Pmi anche il software sul quale si vanti un diritto di utilizzo esclusivo (anche in specifici Paesi) e che non sia stato ideato e progettato internamente (sempreché sia strumentale e funzionale all’attività economica esercitata dalla società).
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