Treviso, 14 gennaio 2020

Con il recente messaggio n. 54/2020, l’INPS mette a disposizione due modelli per dichiarare la presenza o meno di redditi incumulabili con la pensione anticipata “Quota 100ex art. 14 del DL 4/2019, riservata, per il triennio 2019/2021, agli iscritti alle gestioni dell’INPS in possesso di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Nel dettaglio, è possibile effettuare la dichiarazione reddituale in argomento utilizzando il modello AP140 in occasione della presentazione della domanda di pensione Quota 100, ovvero il modello AP139 se si è già titolari della pensione medesima. Entrambi i modelli sono reperibili in un’apposita sezione del sito www.inps.it.

Sul punto, si ricorda che la pensione Quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Intervenendo nel merito, lo stesso INPS, con la circ. n. 11/2019, ha chiarito che i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia previsti nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione Quota 100 comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di percezione dei predetti redditi e il recupero delle rate eventualmente già corrisposte, ai sensi dell’art. 2033 c.c.

Con la successiva circolare n. 117/2019 è stata invece esclusa l’incumulabilità per i redditi percepiti nel periodo di godimento della pensione Quota 100 derivanti da attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione e sono state indicate tipologie di redditi considerati cumulabili. Con riferimento all’attività di lavoro autonomo occasionale, è stato precisato che i redditi che ne derivano sono cumulabili solo se di importo complessivo pari o inferiore a 5.000 euro lordi annui.

Per quanto riguarda l’utilizzo del modello AP140, l’Istituto previdenziale ricorda che coloro che richiedono l’accesso alla pensione Quota 100 devono dichiarare nella domanda, in via preventiva, l’assenza o meno di redditi incumulabili percepiti successivamente alla decorrenza della pensione, in relazione all’anno di decorrenza della stessa.

Analogamente, è necessario dichiarare in via preventiva anche eventuali redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione (indennità connesse a cariche pubbliche elettive, redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, indennità per funzione di giudice di pace o tributario, eccetera), ovvero eventuali redditi da percepire successivamente alla decorrenza della pensione derivanti da attività svolta precedentemente alla decorrenza stessa (ad esempio, l’indennità di preavviso). In tale ultimo caso è necessario indicare anche il periodo temporale in cui l’attività è stata svolta.

A tal proposito, si precisa che il modulo AP140 – da presentare a corredo della domanda di pensione – si compone di una copertina e di una parte editabile con le seguenti sezioni: dichiarazione di assenza di redditi da lavoro; dichiarazione dei redditi da lavoro incumulabili; dichiarazione riguardante la percezione di redditi da lavoro cumulabili in quanto derivanti da attività svolta precedentemente alla decorrenza della pensione; dichiarazione riguardante la percezione di redditi da lavoro cumulabili.

Invece, il modello AP139 va utilizzato da coloro che sono già titolari di una pensione Quota 100 ed è composto dalla copertina con le istruzioni e dalle sezioni editabili analoghe al modello AP140.

Sul punto, si ricorda che il titolare di pensione Quota 100 deve dichiarare tempestivamente, a preventivo o a consuntivo, la percezione di redditi, incumulabili ovvero cumulabili, in ciascuno degli anni compresi nel periodo di anticipo rispetto al requisito anagrafico previsto per l’accesso alla pensione di vecchiaia, presentando all’Istituto una domanda di ricostituzione della pensione, cui deve essere allegato il modello AP139 debitamente compilato.

Si precisa, infine, che i titolari di pensione Quota 100 devono dichiarare l’assenza di redditi solo nel caso in cui nell’anno precedente sono stati percepiti redditi incumulabili che hanno dato luogo alla sospensione della pensione. La dichiarazione di assenza di redditi consentirà di richiedere la riattivazione dei pagamenti. Negli altri casi, i pensionati che, durante il periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento dell’età prevista per accedere alla pensione di vecchiaia, non prevedono di percepire o non hanno percepito redditi da lavoro non devono presentare alcuna dichiarazione reddituale all’Istituto.

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