Treviso, li 3 giugno 2020
PATRIMONIO DESTINATO (DL n. 34 del 19 maggio 2020
Introduzione
In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”, e di seguito, per brevità, il “Decreto”) che, all’art 27, ha autorizzato Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“CDP S.p.A.”) a costituire un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio” (di seguito il “Patrimonio Destinato”), finalizzato al sostegno e al rilancio del sistema economico- produttivo italiano indebolito dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
La costituzione del Patrimonio Destinato si colloca nel quadro delle iniziative già intraprese da altri Stati membri per offrire sostegno economico alle imprese nella attuale situazione emergenziale, tra cui il Fondo di Stabilizzazione tedesco.
Il Patrimonio Destinato sarà finanziato mediante apporti di beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell’economia e delle finanze (“MEF”) – che per l’anno 2020 saranno costituiti da titoli di Stato nel limite massimo di 44 miliardi di euro – e supporterà le società aventi sede legale in Italia e un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.
Il Decreto disciplina le principali aree di funzionamento del Patrimonio Destinato, qui di seguito illustrate, demandando alla normativa di rango secondario e al regolamento del Patrimonio Destinato la disciplina attuativa. Quest’ultima è chiamata a specificare, tra l’altro, i criteri di eleggibilità delle imprese da supportare, la dimensione massima degli interventi e le relative condizioni economiche.
1. La costituzione del Patrimonio Destinato.
Il Patrimonio Destinato verrà costituito con deliberazione dell’assemblea di CDP S.p.A. mentre ogni successiva modifica dello stesso verrà adottata con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A.
Gli apporti iniziali del MEF saranno effettuati con decreto.
I beni e i rapporti giuridici apportati dal MEF saranno intestati a CDP S.p.A., per conto del Patrimonio Destinato, e saranno gestiti da CDP S.p.A. a valere sullo stesso secondo le modalità previste nel Decreto, in un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (“Decreto MEF”) e nel Regolamento del Patrimonio Destinato.
Il Patrimonio Destinato sarà autonomo e separato dal patrimonio di CDP S.p.A. e risponderà esclusivamente delle obbligazioni assunte dal medesimo, nei limiti di quanto apportato o comunque riveniente dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non saranno pertanto ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell’interesse degli stessi e, analogamente, sul patrimonio di CDP S.p.A. non saranno ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell’interesse degli stessi.
Fermo restando quanto precede, in caso di incapienza, sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato, i cui criteri, condizioni e modalità di operatività sono demandati al Decreto MEF.
A fronte degli apporti ricevuti, CDP S.p.A. potrà emettere, a valere sul Patrimonio Destinato, strumenti finanziari di partecipazione, prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all’andamento economico del Patrimonio Destinato. In aggiunta, il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato potrà avvenire anche mediante l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti di debito, senza che a tali eventuali emissioni si applichino gli articoli da 2410 a 2420 c.c., incluso il limite all’emissione di cui all’articolo 2412 c.c.
Ai sensi del Decreto, il Patrimonio Destinato avrà durata di dodici anni dalla sua costituzione. Tale durata potrà essere estesa, o anticipata, con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del MEF.
In sede di costituzione del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. dovrà poi definire un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima efficienza e rapidità di intervento del Patrimonio Destinato, anche in relazione all’assetto operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati.
2. Ambito soggettivo delle imprese legittimate a richiedere l’intervento del Patrimonio Destinato
Gli interventi del Patrimonio Destinato sono rivolti a società per azioni, comprese quelle con azioni quotate in mercati regolamentati o costituite in forma cooperativa, aventi cumulativamente le seguenti caratteristiche:
- – sede legale in Italia;
- – operatività in settori diversi da quello bancario, finanziario o assicurativo;
- – un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.
Ulteriori requisiti soggettivi potranno essere introdotti nel Decreto MEF e nel Regolamento del Patrimonio Destinato, anche in dipendenza del tipo di operatività prescelto dall’impresa richiedente.
È rimessa al Regolamento del Patrimonio Destinato e al Decreto MEF la definizione delle procedure istruttorie e delle modalità di verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di accesso in capo alle imprese, anche mediante l’utilizzo di modalità semplificate, quali la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Operatività del Patrimonio Destinato in “Temporary Framework” oppure “a condizioni di mercato”
Gli interventi del Patrimonio Destinato potranno essere realizzati secondo due distinte modalità, fra loro alternative:
- (i) “a condizioni di mercato”; ovvero
- (ii) nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19” (c.d. Temporary Framework).
Mentre l’operatività a condizioni di mercato verrà declinata nel Decreto MEF e nel Regolamento del Patrimonio Destinato, l’operatività in base al Temporary Framework sarà basata sui principi approvati dalla Commissione europea in data 19 marzo 2020 come successivamente modificati. Tali principi sono volti a consentire agli Stati Membri di realizzare interventi pubblici a sostegno delle imprese che incontrano difficoltà a causa dell’attuale pandemia di Covid-19, anche sotto forma di ricapitalizzazioni (aumenti di capitale o strumenti ibridi di capitale).
Le imprese che possono beneficiare degli interventi disciplinati dal Temporary Framework devono rispettare le seguenti condizioni:
- (i) senza l’intervento dello Stato avrebbero gravi difficoltà a mantenere le loro attività;
- (ii) senza l’intervento si determinerebbero difficoltà di ordine sociale e un c.d. “fallimento di mercato” a causa di considerevoli perdite di posti di lavoro, dall’uscita dal mercato di un’impresa innovativa o di importanza sistemica, dal rischio di perturbazione di un servizio importante o da situazioni analoghe debitamente giustificate dallo Stato membro interessato;
- (iii) non siano in grado di reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili e le misure orizzontali esistenti nello Stato membro interessato per coprire il fabbisogno di liquidità siano insufficienti per garantirne la redditività; e
- (iv) non siano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014).
Sia per l’operatività a Temporary Framework che per l’operatività “a condizioni di mercato”, nell’individuazione degli interventi il Decreto MEF terrà comunque conto dell’incidenza dell’impresa richiedente con riferimento, tra l’altro, allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.
Potranno, inoltre, essere effettuati interventi nel quadro di operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzati da adeguate prospettive di redditività.
4. Tipologie di intervento
In via preferenziale, il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante (i) sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, (ii) partecipazione ad aumenti di capitale (di società quotate e non) e (iii) acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.
Le scelte attuative saranno oggetto anch’esse di successiva regolamentazione rimessa al Decreto MEF e al Regolamento del Patrimonio Destinato.
Rispetto a tali interventi, il Decreto precisa, comunque, che le operazioni di impiego e di investimento effettuate dal Patrimonio Destinato – e tutti gli atti funzionalmente collegati a tali operazioni – non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di change of control o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare.
In aggiunta a quanto precede, è previsto che tutte le operazioni di impiego effettuate dal Patrimonio Destinato (ivi incluse le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti realizzati in esecuzione di tali operazioni), purché realizzati in conformità al Regolamento del Patrimonio Destinato, non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare (di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e all’articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).
5. Le Condizioni economiche degli interventi in Temporary Framework
I termini e le condizioni degli interventi da attuare nell’ambito dell’operatività Temporary Framework e nell’ambito dell’operatività “a condizioni di mercato” saranno delineati nella regolamentazione di attuazione.
In attesa di tale disciplina, si riportano di seguito sinteticamente talune delle principali condizioni per gli interventi applicabili all’operatività del Temporary Framework, come attualmente disciplinate a livello europeo e ferma restando la possibilità per gli Stati membri di declinare ulteriormente e nel dettaglio tali condizioni applicative.
Misure di ricapitalizzazione
Con riferimento alle misure di ricapitalizzazione, il Temporary Framework individua due categorie tipologie di strumenti di ricapitalizzazione:
- (i) strumenti di capitale, in particolare l’emissione di nuove azioni ordinarie o privilegiate; e/o
- (ii) strumenti con una componente di capitale (denominati “strumenti ibridi di capitale“), in particolare i diritti di partecipazione agli utili, le partecipazioni senza diritto di voto e a responsabilità limitata e le obbligazioni convertibili garantite o non garantite.
Il Temporary Framework prescrive che gli strumenti di ricapitalizzazione prescelti e le relative condizioni siano adatti al fabbisogno di ricapitalizzazione del beneficiario e, nel contempo, i meno distorsivi per la concorrenza.
È previsto che l’intervento pubblico sia adeguatamente retribuito. Con particolare riferimento agli strumenti ibridi di capitale (ivi inclusi i prestiti obbligazionari convertibili), il Temporary Framework fissa la loro remunerazione minima in un tasso almeno pari al tasso IBOR a 1 anno (o equivalente, pubblicato dalla Commissione), cui si aggiunge un ulteriore spread, variabile in ragione dell’orizzonte temporale dell’investimento e della natura dell’impresa beneficiaria (da un minimo di 225 bps, per le PMI al 1° anno di investimento, a un massimo di 950 bps, per le grandi imprese dall’8° anno di investimento in avanti).
Per garantire la natura temporanea dell’intervento pubblico, il Temporary Framework richiede l’introduzione di adeguati meccanismi di incentivo graduale al rimborso e remunerazione degli interventi, prevedendo ad esempio il diritto per l’impresa richiedente di liquidare, in ogni momento, l’aiuto ricevuto, nonché meccanismi di graduale e crescente remunerazione in favore dello Stato (c.d. step-up).
Infine, il quadro normativo europeo stabilisce che, a fronte del sostegno di liquidità ricevuto, venga imposto alle imprese beneficiarie il rispetto di talune prescrizioni volte a prevenire indebite distorsioni di concorrenza.
Vedremo, poi, come tali condizioni saranno recepite nella adottanda normativa attuativa italiana.
Strumenti di debito subordinati
In aggiunta a quanto sopra, ai sensi del Temporary Framework è consentita l’adozione, quale strumento di intervento, anche di strumenti di debito subordinati, caratterizzati da subordinazione in caso di procedure di insolvenza.
Nondimeno, e tenuto conto della circostanza che tale forma di intervento aumenta la capacità dell’impresa beneficiaria di assumere ulteriore debito di rango primario in modo analogo al sostegno al capitale, la Commissione ha richiesto il riconoscimento di una remunerazione più elevata di quella già prevista per i prestiti agevolati (150 punti base per le PMI e 200 punti base per le Grandi Imprese), nonché una limitazione dell’importo erogabile (i.e. 2/3 della spesa salariale annua del beneficiario per le Grandi Imprese e la spesa salariale annua del beneficiario per le PMI; e l’8,4% del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le Grandi Imprese e il 12,5% del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le PMI).
Gli strumenti di debito dovranno essere sottoscritti entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e avere una durata massima di 6 anni.
Il Temporary Framework fissa la remunerazione minima in un tasso almeno pari al tasso IBOR a 1 anno (o equivalente, pubblicato dalla Commissione), cui si aggiunge un ulteriore spread, variabile in ragione dell’orizzonte temporale dell’investimento e della natura dell’impresa beneficiaria (da un minimo di 175 bps, per le PMI al 1° anno di investimento, a un massimo di 400 bps, per le grandi imprese per gli anni dal 4° al 6°).
Anche in tal caso bisognerà attendere la regolamentazione secondaria italiana per vedere come tali condizioni saranno recepite nel nostro ordinamento.
6. Cenni sui profili fiscali
Ai sensi del Decreto, tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni effettuate dal Patrimonio Destinato, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse dall’imposta sul valore aggiunto, dall’imposta sulle transazioni finanziarie, dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto.
Il Decreto prevede altresì che gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato sono soggetti al regime dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
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