Dott. Giancarlo Garioni
Dottore commercialista,
revisore legale e consulente d’azienda

TREVISO, SETTEMBRE 2019

Partecipazioni al costo ammortizzato: aspetti contabili e fiscali

Con la norma di comportamento n. 203/2018 l’Associazione italiana dottori commercialisti ha sostenuto che la contabilizzazione della cessione di partecipazioni in base al criterio dell’attualizzazione e del costo ammortizzato (in conformità all’Oic  21 nella versione aggiornata del dicembre 2017) non rientra nel campo di applicazione del principio di derivazione rafforzata.

Pertanto, ai fini fiscali si dovrà fare riferimento unicamente al corrispettivo previsto contrattualmente per la vendita della partecipazione, non assumendo invece rilevanza il valore attualizzato e le componenti finanziarie che derivano da tale attualizzazione.

Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e il criterio del costo ammortizzato.

Come evidenziato dalla norma di comportamento n. 203/2018 dell’Aidc di Milano, intitolata “Applicazione del criterio dell’attualizzazione dei debiti e dei crediti relativi all’acquisto/vendita di partecipazioni sociali”, il D.Lgs. 139/2015, intervenendo sulla disciplina dei criteri di valutazione delle poste di bilancio, ha introdotto nell’articolo 2423-bis, comma 1, il numero 1-bis), cod. civ. il quale prevede che “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”.

Si tratta del ben noto principio della prevalenza della sostanza sulla forma, le cui principali implicazioni pratiche sono state riassunte dall’Oic nella lettera di presentazione del 22 dicembre 2016 dei nuovi Principi contabili nazionali, emanati a fronte della riforma del bilancio di cui al citato D.Lgs. 139/2015. Una delle più significative declinazioni del principio in oggetto è senza dubbio quella che riguarda l’applicazione del criterio del costo  ammortizzato e  dell’attualizzazione nell’ambito della contabilizzazione dei crediti e debiti in bilancio.

Il riformulato articolo 2426, comma 1, n. 8), cod. civ., stabilisce infatti che “i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”

Il principio dell’attualizzazione impone la rilevazione degli interessi “effettivi” che maturano su crediti/debiti iscritti  in  bilancio;  detta  rilevazione  deve  avvenire  in  base  al  tasso  effettivo dell’operazione e non a quello nominale, che è pari a zero nei casi di operazioni infruttifere di interessi. Il criterio del costo ammortizzato richiede invece di contabilizzare, quale componente a diretta rettifica del valore iniziale del credito/debito oggetto di attualizzazione, i costi e ricavi di transazione, i quali includono gli onorari e le commissioni, le tasse e oneri di trasferimento direttamente riferibili alla transazione e non includono costi interni amministrativi o di gestione.

Detti costi non devono essere dunque imputati interamente a Conto economico, né riscontati in quote costanti, ma sono ripartiti lungo il periodo di scadenza del credito/debito, in quote decrescenti sulla base del tasso di interesse effettivo dell’operazione.

Da tenere presente che il costo ammortizzato e l’attualizzazione si applicano soltanto alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria, mentre quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e le “micro-imprese” (rispettivamente ex articoli 2435-bis e 2435-ter, cod. civ.) hanno la facoltà di non applicare detti criteri e quindi di valutare crediti e debiti in base al valore nominale.

Le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria devono applicare il costo ammortizzato ai crediti (Oic 15) e ai debiti (Oic 19) derivanti da dilazioni commerciali o da operazioni di natura finanziaria, se queste sono infruttifere o comunque caratterizzate da tassi di interesse significativamente diversi da quelli di mercato.

Tuttavia, come precisato dall’Oic 15, secondo quanto disposto dall’articolo 2423, comma 4, cod. civ., l’attualizzazione può non essere applicata qualora gli effetti della stessa siano irrilevanti rispetto al valore nominale dei crediti. Tale irrilevanza si verifica:

nel caso di crediti/debiti con scadenza inferiore a 12 mesi;

nel caso di crediti/debiti di durata superiore a 12 mesi, se i costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo e il tasso d’interesse desumibile dal contratto non differisce significativamente dal tasso di mercato.

Le modalità  di  rilevazione  degli  effetti  iniziali  dell’attualizzazione  sono  differenti  a seconda dell’operazione che ha generato i crediti e debiti contabilizzati al costo ammortizzato; infatti, la regola si applica alla totalità dei debiti/crediti, senza fare distinzione alcuna in base alla natura o all’origine degli stessi.

Come ben evidenziato dalla norma di comportamento n. 203/2018 dell’Aidc, secondo i § 52 e 53 dell’Oic 19 e gli esempi illustrativi contenuti in detto principio2, la differenza tra il valore nominale del credito/debito e il suo valore di contabilizzazione iniziale, pari al valore attuale dei rispettivi flussi finanziari futuri, deve essere rilevata in bilancio come di seguito indicato.

Per i debiti/crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, detta differenza “deve essere rilevata a Conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo”. Ne consegue che, per pari importo, deve essere rettificato il costo nominale originariamente rilevato a fronte di tale debito.

Per i debiti di natura finanziaria, la differenza deve essere rilevata tra i proventi o gli oneri finanziari “salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura”.

La rilevanza fiscale del costo ammortizzato

Come è ampiamente noto, il coordinamento tra la disciplina del reddito di impresa e le nuove regole di redazione del bilancio d’esercizio è stato assicurato introducendo, nel corpo dell’articolo 83, Tuir, a opera dell’articolo 13-bis, D.L. 244/2016, il principio di “derivazione rafforzata” anche per i contribuenti che applicano i Principi contabili italiani, mentre in precedenza detto principio valeva soltanto per i soggetti Ias adopter.

In base alla “derivazione rafforzata” valgono, anche in deroga alle disposizioni del Tuir in materia di reddito di impresa, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai Principi contabili Oic.

La derivazione rafforzata non riguarda le micro-imprese ex articolo 2435-ter, cod. civ., le quali continuano quindi a determinare il reddito di impresa applicando tutte le regole del Tuir.

Con l’introduzione del principio di derivazione rafforzata gran parte delle novità relative alla redazione del bilancio d’esercizio assumono rilevanza anche sul piano fiscale e, in particolare, rileva fiscalmente proprio la contabilizzazione dei crediti e debiti sulla base del costo ammortizzato4, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a), D.M. 3 agosto 20175.

Quest’ultimo è il caso dei finanziamenti intra gruppo, per i quali, se l’erogazione interviene a favore di una società verso cui è in essere una interessenza significativa e dalle evidenze disponibili (ad esempio i verbali dei relativi organi amministrativi) si può desumere che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società partecipata, la differenza verrà iscritta: i) a incremento del valore della partecipazione da parte della “controllante” (e non tra gli oneri finanziari); ii) a incremento del patrimonio netto da parte della “controllata” (e non tra i proventi finanziari). 

“Il costo ammortizzato rivede i finanziamenti intra gruppo”.

Fa eccezione il caso dei finanziamenti erogati tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, cod. civ., per i quali, a norma dell’articolo 5, comma 4-bis, D.M. 8 giugno 2011 (come modificato dal D.M. 3 agosto 2017), prevalgono gli aspetti giuridico formali, rispetto a quelli sostanziali, in quanto si prevede che assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a Conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, “Prestiti infra gruppo, dichiarazione senza costo ammortizzato”.

Come previsto dall’articolo 83, comma 1-bis, Tuir, la disciplina della derivazione rafforzata per i soggetti Oic deve essere, infatti, integrata con le disposizioni, già previste per i soggetti Ias adopter, del D.M 48 del 1° aprile 2009 e del D.M. 8 giugno 2011 (così come modificato, quest’ultimo, dallo stesso D.M. 3 agosto 2017 e successivamente dal D.M. 10 gennaio 2018).

Si verifica, pertanto, la piena rilevanza fiscale dei proventi e oneri finanziari derivanti rispettivamente dall’attualizzazione dei crediti e debiti di natura finanziaria, sia con riferimento ai differenziali attivi e passivi di prima iscrizione, sia per gli oneri e proventi finanziari riversati a Conto economico durante la durata dei debiti e crediti.

Gli interessi attivi su crediti commerciali, esplicitati in sede di attualizzazione, rileveranno ai fini dell’articolo 96, Tuir, mentre, in caso di attualizzazione dei debiti commerciali, gli interessi passivi scorporati non rileveranno a tali fini perché già esplicitamente esclusi dalle disposizioni dell’articolo 96, Tuir.

Il costo ammortizzato e l’attualizzazione nell’acquisto di immobilizzazioni

L’applicazione del costo ammortizzato e dell’attualizzazione è prevista da altri Principi contabili Oic e, in particolare, dall’Oic 16 – “Immobilizzazioni materiali”, il quale stabilisce che nel caso in cui il pagamento dell’acquisto di un cespite sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equivalenti, l’immobilizzazione materiale acquistata dovrà essere iscritta in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’Oic 19, ovvero al  debito aumentato degli  oneri accessori, mediante l’applicazione del  criterio del  costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale (ovvero l’attualizzazione), salvo le esimenti previste dallo stesso Principio contabile Oic 19.

Analoghe previsioni si ritrovano nel Principio contabile Oic 24 – “immobilizzazioni immateriali”, mentre, invece, il Principio contabile Oic 21 – “Partecipazioni”, nella versione del dicembre 2016 non conteneva analoga previsione per gli acquisti con dilazione di partecipazioni immobilizzate.

Successivamente l’Oic ha ritenuto opportuno che, per assicurare la corretta determinazione del costo di acquisto di una partecipazione nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato, sia necessario fare riferimento al costo ammortizzato e all’attualizzazione.

Cosicché, in data 29 dicembre 2017 l’Oic ha pubblicato un emendamento all’Oic 21 con la previsione di un nuovo paragrafo (21 A) il quale prevede esplicitamente che “nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, le partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’Oic 19 “Debiti” più gli oneri accessori”.

L’emendamento si applica dai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

Con tale modifica il trattamento dell’acquisto con dilazione di tutte le immobilizzazioni (materiali, immateriali e finanziarie) risulta equiparato, con applicazione dell’attualizzazione e del costo ammortizzato nel caso di dilazione di pagamento oltre 12 mesi e di tassi di interesse non in linea con quelli di mercato7, oppure di dilazione infruttifera di interessi.

Pertanto, sussistendone le condizioni, una quota del prezzo pattuito per l’acquisto (o per la vendita) delle partecipazioni assume natura di onere (o di provento) avente natura finanziaria e deve essere rilevato a Conto economico lungo la durata del debito (o del credito) utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo di mercato.

ESEMPIO                                                                                                                   

Si consideri il seguente caso ove una partecipazione è venduta in data 1° gennaio 2019 per il prezzo di 900.000 euro con pagamento dilazionato, senza interessi, in 3 rate annuali di 300.000 euro ciascuna, da pagarsi il 31 dicembre 2019, il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

Il tasso di interesse di mercato rilevato per dilazioni di natura similare è pari al 3%. Non vi sono costi di transazione.

Per l’acquirente il valore iniziale del debito è determinato attualizzando al 3% i flussi finanziari previsti per il pagamento della partecipazione.

La formula è la seguente: VA= 300.000 euro/(1,03)1 + 300.000 euro /(1,03)2 + 300.000 euro /(1,03)3 Risolvendo la formula si ottiene un valore attuale del debito di 848.583,41 euro.

La tabella seguente riassume i dati relativi all’attualizzazione e alla contabilizzazione del debito per l’acquisto della partecipazione e relativi interessi.

Periodo Valore iniziale debito Interessi passivi impliciti Pagamenti rate Valore finale debito

A B = A x 3% C D = A + B – C
31 dicembre 2019 848.583,41 25.457,50 300.000,00 574.040,91
31 dicembre 2020 574.040,91 17.221,23 300.000,00 291.262,14
31 dicembre 2021 291.262,14 8.737,86 300.000,00 0,00

Al 1° gennaio 2019 il compratore iscriverà la partecipazione e il relativo debito al valore attuale di 848.583,41 euro, con la seguente scrittura.

Partecipazioni a Debiti 848.583,41

Si tratta dei casi che l’Oic 21 indica come “pagamento differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato”.

Al 31 dicembre 2019 verranno rilevati a Conto economico gli interessi passivi di 25.457,50 euro maturati nell’anno sul debito, in base al tasso di mercato, i quali saranno “capitalizzati” sul debito stesso, con la seguente scrittura.

Interessi passivi a Debiti 25.457,50

Il debito residuo ammonterà dunque a 874.040,91 euro.

Verrà poi rilevato, con la seguente scrittura, il pagamento della prima rata, a fronte del quale il debito residuo ammonterà a 574.040,91 euro.

Al 31 dicembre 2020 verranno rilevati gli interessi passivi di competenza, a fronte dei quali il debito residuo in bilancio ammonterà a 591.262,14 euro.

Interessi passivi a Debiti 17.221,23

Verrà poi rilevato il pagamento della seconda rata, cosicché il debito residuo ammonterà a 291.262,14 euro.

Al 31 dicembre 2021 verranno rilevati gli interessi passivi di competenza dell’anno e dunque il debito residuo ammonterà a 300.000 euro.

Interessi passivi a Debiti 8.737,86

Infine verrà rilevato il pagamento del saldo di 300.000 euro, che corrisponderà al valore di bilancio del debito residuo.

Il venditore delle partecipazioni, che applica anch’esso il criterio dell’attualizzazione e del costo ammortizzato, registrerà scritture contabili speculari, contabilizzando il corrispettivo di vendita della partecipazione per l’importo di 848.583,41 euro e rilevando poi, durante il periodo di dilazione, interessi attivi per complessivi 51.416,59 euro.

L’irrilevanza della derivazione rafforzata nell’acquisto di partecipazioni contabilizzato al costo ammortizzato

A seguito della citata modifica dell’Oic 21 ci si è chiesti se, tenuto conto delle deroghe alla derivazione rafforzata previste dal D.M. 48 del 1° aprile 2009 e dal D.M. 8 giugno 2011, la contabilizzazione dell’acquisto di partecipazioni sulla base dell’attualizzazione e del costo ammortizzato rilevi anche ai fini della determinazione del reddito di impresa.

La questione è stata affrontata dalla norma di comportamento n. 203/2018 dell’Aidc, secondo la quale la derivazione rafforzata non si applica al caso delle partecipazioni.

L’Aidc rileva infatti che per le partecipazioni trovano applicazione le disposizioni previste dal D.M. 48/2009, il quale all’articolo 3, comma 3, prevede che, “fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli Ias eventualmente applicati, il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni nei seguenti casi: a) quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), Tuir, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio; …”.

La citata disposizione, applicabile anche ai soggetti Oic, per quanto detto in precedenza, prevede che non rilevano ai fini fiscali le appostazioni di bilancio incentrate sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ma il regime fiscale è determinato unicamente avendo riguardo alla natura giuridica dell’operazione, quando oggetto dell’operazione siano partecipazioni, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Secondo la norma di comportamento n. 203/2018 in commento, poiché il regime fiscale delle partecipazioni sociali è caratterizzato da regole di parziale detassazione dei relativi proventi, al fine di evitare fenomeni di doppia o nessuna deduzione di componenti negativi, ovvero di doppia o nessuna tassazione di componenti positivi causati dalla contemporanea applicazione di differenti regimi contabili, si è previsto che, con riferimento alle partecipazioni sociali, non trovi applicazione il principio di derivazione rafforzata e che il regime fiscale dell’operazione sia quindi determinato in base alla natura giuridica dell’operazione.

In conclusione, non applicandosi la derivazione rafforzata, dal punto di vista fiscale, per i soggetti che adottano i Principi Oic e che hanno rilevato la compravendita della partecipazione con pagamento dilazionato applicando il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione:

– il costo fiscale di acquisto della partecipazione, così come il prezzo fiscalmente rilevante di vendita della stessa, è pari al corrispettivo contrattualmente pattuito, a prescindere dal fatto che, in applicazione

Esenzione del 95% delle plusvalenze ed esclusione del 95% dei dividendi, nel caso di percettori soggetti Ires. La norma in commento rileva che tale posizione era già stata espressa da Assonime nella guida all’applicazione dell’Ires e dell’Irap per le imprese Ias adopter del maggio 2011.

In particolare, commentando l’articolo 3, comma 3, lettera a), D.M. 48/2009 (ora applicabile, in quanto compatibile, anche ai soggetti Oic secondo quanto disposto D.M. 3 agosto 2017), Assonime aveva osservato che il D.M. 48/2009, per risolvere la problematica del rischio di doppia deduzione nell’ambito delle operazioni di compravendita di partecipazioni, ha introdotto un’apposita disciplina che fissa una regola valevole sia per i soggetti Ias adopter che quelli non Ias, in virtù della quale il regime fiscale è determinato in base alla natura giuridica dell’operazione di acquisto della partecipazione.

del predetto criterio, una parte del corrispettivo venga contabilmente rilevata come onere (o provento) finanziario durante il periodo della dilazione;

– l’onere (o il provento) finanziario rilevato in contabilità lungo la durata della dilazione del debito (o del credito) non ha rilevanza fiscale, per cui l’acquirente dovrà effettuare una variazione in aumento per tassare l’onere finanziario scorporato, mentre il venditore dovrà effettuare una variazione in diminuzione per detassare il provento finanziario scorporato.

MS CORPORATE CONSULTING
Dottori commercialisti ed esperti contabili
Revisori Legali e consulenti d’azienda