TREVISO, NOVEMBRE 2019
Nel 2017 era stata prevista l’esclusione degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini dall’obbligo di denuncia di attivazione e dalla correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane, di vendita di prodotti alcolici, consentendo ai suddetti esercenti di non essere più censiti dalle dogane (articolo 1, comma 178, L. 124/2017).
L’articolo 13 bis D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, ha ripristinato l’originario campo di applicazionedell’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995.
Dopo il breve periodo di vigenza della suddetta semplificazione tributaria, il legislatore ha deciso il ripristino con piena operatività della norma previgente, con l’intento di soddisfare esigenze di interesse pubblico di carattere ricognitivo dei soggetti economici operanti in un settore d’imposta ad elevata tassazione.
A seguito della reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici l’Agenzia delle dogane, con la Direttiva n. 131411/RU del 20.09.2019, ha fornito i primi indirizzi operativi circa gli effetti giuridici determinati dall’evoluzione del richiamato quadro normativo.
In primo luogo, le dogane affrontano le situazioni soggettive che si sono formate nel periodo intercorrente tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019, vale a dire nel periodo in cui non vigeva l’onere di denuncia per i descritti operatori. Secondo l’Agenzia, la necessità di un’integrale ricomposizione organica della platea di esercenti, nonché quella di garantire la continuità del regime tributario, impongono chesiano sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che nel periodo dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019 hanno avviato l’attività.
Pertanto, gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie dovranno procedere a consolidare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019, presentando la denuncia di attivazione di esercizio di venditaall’Ufficio delle dogane territorialmente competente in materia di accisa; ciò in considerazione dell’avvenuta conclusione del procedimento amministrativo instaurato tramite lo Sportello unico (SUAP) per l’avvio dell’attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici.
Sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è reperibile il modello di denuncia di avvenuta attivazione predisposto per il caso di specie, seguendo il percorso www.adm.gov.it – dogane – in un click – accise – modulistica.
Allo stesso modo, anche gli esercenti che hanno effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 e non hanno completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia, sono tenuti a consolidare la propria posizione entro fine anno.
Per quanto riguarda, invece, gli operatori in esercizio antecedentemente alla data di entrata in vigore dell’articolo 1, comma 178, L. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all’articolo 63, comma 2, lett. e, D.Lgs. 504/1995, non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in quanto la licenza in precedenza rilasciata mantiene piena efficacia.
Se nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia sono intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore deve procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio dandone tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane; lo stesso Ufficio è deputato a ricevere eventuali richieste di duplicato della licenza fiscale nei casi di smarrimento o distruzione.
Si ricorda inoltre che per le attività di vendita iniziate dal 30 giugno 2019, la comunicazione da presentare allo Sportello unico all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia, ai sensi del D.Lgs. 504/1995. In altri termini, la presentazione della comunicazione preventiva allo SUAP assorbe la denuncia e l’autorità comunale sarà tenuta alla trasmissione della stessa all’Ufficio delle dogane.
Stante il ripristino dell’obbligo di denuncia, la direttiva RU 113015 del 09.10.2017 della Direzione centrale Legislazione e procedure accise, contenente l’elencazione delle fattispecie escluse dalla licenza di esercizio si intende superata.
Tuttavia, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.
La finalità della disposizione di cui al più volte citato articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995 è quella di garantire all’Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici: tale obiettivo presuppone che gli esercizi di vendita abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale.
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