Principali interventi sul c.d. “Cuneo fiscale” e sulle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia
Nel presente articolo vengono analizzate alcune delle novità, in ambito fiscale, contenute nella Legge di Bilancio, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2025.
Misure per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale”
Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti, che non si baserà più sull’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, ma sarà solo fiscale, con il riconoscimento di un bonus o di un’ulteriore detrazione.
Bonus
Il bonus spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del:
- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500, ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro, ma non a 20.000 euro.
Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito.
Ulteriore detrazione
L’ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro.
L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari:
- a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo ed 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro, ma non a 40.000 euro.
Modalità di riconoscimento
Il bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.
In sede di conguaglio, i sostituti d’imposta:
- verificano la spettanza del bonus e dell’ulteriore detrazione;
- provvedono al recupero del bonus e dell’ulteriore detrazione, nel caso in cui dovessero rivelarsi non spettanti (se l’importo è superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare, a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio).
Il credito maturato, per effetto del riconoscimento del bonus, potrà essere recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione nel modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/97.
Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia – Modifiche
A partire dall’1.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR.
Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili
Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettano in relazione:
- ai figli di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, non disabili;
- a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 5.2.92 n. 104.
In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico ed universale di cui al D.Lgs. 29.12.2021 n. 230.
È confermato che la detrazione d’imposta, nel rispetto dei previsti requisiti, spetti anche in relazione ai figli nati fuori del matrimonio riconosciuti ed ai figli adottivi, affiliati od affidati.
Rispetto alla precedente disciplina, viene, ora, prevista la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite.
Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi
Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano solo a ciascun ascendente che conviva con il contribuente.
In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera.
Diventa, inoltre, indispensabile che l’ascendente conviva con il contribuente. In precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Abolizione delle detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari all’estero
Le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più:
- ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
- in relazione ai familiari residenti all’estero.
Comunicazione al sostituto d’imposta delle variazioni dei familiari per i quali si usufruisce della detrazione
Ai fini dell’effettuazione delle ritenute, i lavoratori dipendenti, i pensionati ed i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare, tempestivamente, al sostituto d’imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più queste detrazioni (es. figli con più di 30 anni non disabili, altri familiari non conviventi, familiari residenti all’estero).
L’omissione di tale comunicazione comporta l’applicabilità di una sanzione da 250 a 2.000 euro.
In ogni caso, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di restituire le maggiori detrazioni non spettanti, riconosciute dal sostituto d’imposta.
Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
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