TREVISO, OTTOBRE, 2019
E’ terminato il 30 settembre 2019 il termine ultimo previsto per la cd. moratoria delle sanzioni per la tardiva o l’omessa emissione della fattura elettronica.
Le sanzioni previste a norma dell’articolo 6 del D. Lgs 472/1997 sono:
- 90% – 180% nel caso di omessa imposta;
- 5 % – 10% dei corrispettivi non documentati nel caso di operazioni non soggette, esenti o non imponibili
- tra 250 e 2.000 euro in caso in cui la violazione non ha inciso sul corretto versamento dell’IVA.
Rimandando alla lettura dell’articolo Fatturazione elettronica immediata e differita 2019: quale data indicare? si specifica che itermini per l’emissione delle fatture senza sanzioni sono i seguenti:
FATTURA IMMEDIATA emissione entro 12 giorni | |
FATTURA DIFFERITA emissione entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione documentata con DDT o con altri documenti idonei |
Si ricorda infatti che il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) prevedeva che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 non siano applicate le sanzioni previste qualora la fattura elettronica sia emessa oltre il termine di legge ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20%, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. Per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile, era stata prevista una piccola dilazione dei termini entro i quali si applicheranno le sanzioni ridotte al 20%: l’originaria scadenza del 30 giugno è stata infatti prorogata 30 settembre.
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