Si ripresenta la possibilità di prenotare il credito di imposta su investimenti pubblicitari per l’anno 2019.
Lo prevede una modifica all’articolo 57-bis D.L. 50/2017, effettuata ad opera della Legge di conversione 81/2019 del D.L. 59/2019 (cd. “Decreto cultura e sport”), pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 12.08.2019.
A decorrere dal 2019 il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali, è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati; fino al 2018 era prevista un’ulteriore aliquota del 90% per le PMI e start-up (concretamente mai applicata).
La comunicazione per accedere al credito consta di 2 fasi: una prenotazione preventiva e una dichiarazione a consuntivo. Le prenotazioni riferite all’anno 2019 vanno presentate dal 1° al 31 ottobre mentre, a regime, tale comunicazione dovrebbe essere effettuata nel mese di marzo.
Dall’anno in corso, alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, nel limite complessivo determinato annualmente con il D.P.C.M. che stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo fra la Presidenza del Consiglio e il Ministero per lo sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza. Tale D.P.C.M. deve essere adottato entro il 31 marzo di ciascun anno.
Riepilogo di seguito le principali caratteristiche dell’agevolazione in commento.
Il credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie è attribuito nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha disposto che per accedere al beneficio fiscale occorra un incremento minimo dell’1%rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente. Secondo le indicazioni del Dipartimento (peraltro non supportate dalla norma) sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili; allo stesso modo, sono esclusi anche coloro che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio (parere espresso dal Consiglio di Stato sul Regolamento di cui al D.P.C.M. 16.05.2018, n. 90).
Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità come, ad esempio: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc..
Ai fini della fruizione del credito occorre presentare (nel mese di ottobre 2019) una “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, secondo il modello approvato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria in data 31 luglio 2018, indicando i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2019; si tratta in sostanza di una sorta di prenotazione del credito. Nessun documento deve essere allegato alla comunicazione telematica, né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente.
I contribuenti che risulteranno presenti nell’elenco pubblicato successivamente sul sito del dipartimento dell’editoria e dell’informazione, potranno utilizzare lo stesso modello, presumibilmente nel mese di gennaio 2020, per comunicare gli investimenti effettivamente sostenuti nell’anno 2019 barrando la casella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.
L’effettivo sostenimento delle spese, ai sensi dell’articolo 109 Tuir (in base al principio di competenza e quindi in base all’ultimazione della prestazione), deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis cod. civ..
Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare, per i controlli successivi e a esibire, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute.
Per l’utilizzo del credito in compensazione, occorre attendere il provvedimento degli ammessi al beneficio con indicazione della percentuale spettante. Con la risoluzione 41/E/2019 è stato istituito il codice tributo “6900” da esporre nella sezione “Erario” del modello F24, compilando il campo “anno di riferimento” con l’anno di concessione del credito.
Il credito d’imposta deve essere, infine, indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
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