Giancarlo Garioni
dottore commercialista
revisore legale

Con l’approvazione della L. 8.08.2019, n. 81 è stato reintrodotto il credito di imposta per pubblicità, apportando alcune modifiche all’importo percentuale riconosciuto e alla scadenza per l’invio della domanda. Il bonus pubblicità è stato istituito nel 2018 dal D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito dalla L. 21.06.2017, n. 96, e successive modificazioni; si rivolge alle imprese, lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in pubblicità.
Le campagne pubblicitarie (acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali) devono essere effettuate esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Inoltre, per beneficiare del credito è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.
Occorre precisare che per “analoghi investimenti” sugli “stessi mezzi di informazione“, si intende investimenti sullo stesso “canale informativo“, cioè sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali, da una parte, oppure sulla stampa cartacea e online, dall’altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale.
Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, per esempio televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, messaggistica vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
Le spese sono inoltre ammesse al netto di eventuali costi accessoricosti di intermediazione e di ogni altra spesadiversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se connesse o funzionali.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a emettere il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
L’art. 3-bis L. 8.08.2019, n. 81 apporta le seguenti novità:
– per tutti i beneficiari l’importo percentuale del credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Per esempio, investendo 1.000,00 euro in più rispetto all’anno precedente si ottiene un credito di euro 750,00;
– l’invio della domanda di accesso al credito deve essere effettuato, per l’anno 2019, dal 1.10 al 31.10.2019. A regime invece il periodo temporale per l’invio della comunicazione tornerà ad essere quello ordinario, dal 1 al 31.03 di ogni anno.
La fruizione del bonus pubblicità è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, “patent box”, credito di imposta R&S, ecc.), laddove riguardi i medesimi costi ammissibili.

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