dott. Giancarlo Garioni dottore commercialista e revisore legale
consulente d’azienda

Capita, nella prassi, di riscontrare l’incompletezza delle intestazioni di comunicazioni, fatture e documenti simili, che invece devono rispettare le prescrizioni dettate dal codice civile in materia di pubblicità. Quali sono, nello specifico, le informazioni obbligatorie e le sanzioni in caso di omissione?

Sono gli artt. 2199 (per le ditte individuali) e 2250 (per le società) del codice civile, a prescrivere le informazioni da indicare negli atti, nella corrispondenza e nei siti web; l’art. 2630 c.c. invece prevede le sanzioni da applicare a chi, essendovi tenuto, omette di fornirle.

documenti sui quali devono essere fornite le informazioni prescritte possono indicativamente essere: lettere, fax, e-mail, contratti, bilanci, fatture emesse, nonché, data l’espressione genericamente usata nell’art. 2250 di “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico”, si ritengono inclusi non solo i siti web ma anche le varie forme di presenza sul web come ad esempio il profilo aziendale nei social networks.

Per rispettare sia i dettati civilistici che quelli fiscali, nei documenti di cui sopra, le società dovranno indicare:

  • la ragione sociale completa;
  • il numero di partita IVA;
  • il numero di codice fiscale;
  • la sede della società;
  • l’Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta;
  • il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese;
  • l’eventuale stato di liquidazione a seguito di scioglimento della società;
  • il capitale sociale versato, come risulta dall’ultimo bilancio;
  • l’eventuale sussistenza di un unico socio (società unipersonale);
  • il numero REA (dato non obbligatorio, ma opportuno);
  • l’indirizzo PEC (dato non obbligatorio che l’utenza però potrebbe rilevare facilmente all’indirizzo www.inipec.gov.it).

Per quanto riguarda le ditte individuali, l’art. 2199 prescrive che l’imprenditore deve indicare:

  • il Registro delle Imprese presso il quale è iscritto;
  • i dati fiscali obbligatori del numero di partita IVA e codice fiscale.

Si ritiene comunque opportuno fornire, ove compatibili, le notizie previste per le società.

Per tutti i soggetti (individuali e societari), si ricorda che l’art. 35 del D.P.R. 633-1972, stabilisce l’obbligo dell’indicazione del numero di partita IVA nella home page del proprio sito internet.

Sul fronte delle sanzioni, l’art. 2630 c.c. prevede che Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro”.

Sarà possibile avvalersi del pagamento in misura ridotta di 206 euro.

La mancata indicazione del numero di partita IVA nella home page del sito internet , è punita con una sanzione amministrativa variabile da 258 a 2.065 euro.

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