Dott. Michele Stiz
Dottore commercialista revisore legale e consulente d’azienda

Dott. Giancarlo Garioni
Dottore commercialista revisore legale e consulente d’azienda

TREVISO, SETTEMBRE 2019

Quella della continuità aziendale è una delle questioni di rilievo affrontate e regolamentate dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa.
Le disposizioni che disciplinano tali aspetti sono già in vigore poiché fanno parte del pacchetto di norme operative già dal 16 marzo scorso, mentre bisognerà attendere il 15 agosto 2020 per l’entrata in vigore delle disposizioni sulle misure di allerta, sul sovraindebitamento e sul consumatore e le imprese di piccole dimensioni.

I principi cardine della riforma del fallimento

La nuova versione del principio contabile Oic 11 («Finalità e postulati di bilancio d’esercizio») recepisce uno degli obiettivi posti dalla riforma del fallimento, ossia quello (della conservazione) della continuità aziendale, che insieme a quello della prevenzione della crisi costituisce uno dei punti cardine della riforma della crisi d’impresa.

Nell’ottica del D.Lgs. 14/2019, tali principi, infatti, non solo modificano le modalità di gestione aziendale e gli assetti societari, ma producono effetti diretti sulle procedure di controllo effettuate dagli organi sociali e dai consulenti delle imprese.

In particolare, il riferimento è all’introduzione di specifiche misure di allerta, volte a favorire l’emersione tempestiva della crisi prima che l’insolvenza sia conclamata, consentendo, al contempo, anche di effettuare una analisi preventiva dell’andamento dell’impresa.

La continuità aziendale nell’Oic 11

A partire da marzo 2018 anche il nuovo Oic 11 si basa sul postulato cardine della continuità aziendale e cioè sul fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro (almeno 12 mesi dalla data di bilancio).

Sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 14/2019,

la continuità è sinonimo di funzionalità aziendale e il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività o non abbia alternative realistiche
(Ias 1, richiamato dal principio di revisione internazionale Isa n. 570).

Peraltro, il principio della continuità aziendale non costituisce del tutto una novità, essendo già previsto in passato all’interno dell’Oic 5 in tema di bilanci di liquidazione. La nuova collocazione nell’Oic 11 fa assumere però alla continuità aziendale quella valenza generalizzata già contenuta a livello codicistico nell’ambito dei principi di redazione del bilancio.

Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza individua, dunque, nella continuità aziendale uno dei criteri da tenere monitorati, al fine di evidenziare sul nascere un’eventuale stato di crisi ed avere, così, la possibilità di adottare tempestivamente le relative contromisure.

In tal senso si esprime proprio il nuovo articolo 2086 c.c., così come modificato dal Dlgs 14/2019, che stabilisce che l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

Tale assetto, in particolare, deve essere predisposto anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

MS CORPORATE CONSULTING
Dottori commercialisti ed esperti contabili
Revisori Legali e consulenti d’azienda