Bonus Natale 2024 – Modifica dei requisiti
L’Agenzia delle Entrate ha recepito l’ampliamento della platea dei beneficiari del Bonus Natale (prevista dal D.L. n. 167/2024) pubblicando, tempestivamente, la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024.L’Agenzia delle Entrate ha recepito l’ampliamento della platea dei beneficiari del Bonus Natale (prevista dal D.L. n. 167/2024) pubblicando, tempestivamente, la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024.
L’indennità
Ricordiamo che il c.d. “Bonus Natale” è un beneficio, previsto per il solo 2024, di importo fino ad € 100,00, rapportato al periodo di lavoro effettivo. Vi possono accedere i lavoratori dipendenti (infatti, è usufruibile direttamente nella busta paga, al pari del c.d. Bonus Renzi, ma limitato alla sola tredicesima mensilità) che rispettano i seguenti requisiti.
I nuovi requisiti:
- avere, nel 2024, un reddito complessivo non superiore ad € 28.000,00;
- deve risultare a carico almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo od affidato;
- avere capienza d’imposta, pertanto, l’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, deve essere superiore alla corrispondente detrazione.
Pertanto, nell’attuale previsione normativa, è stata rimossa la necessità di avere fiscalmente a carico il coniuge, residuando, per il requisito familiare, la sola presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato).
ATTENZIONE, però, in quanto il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
Quindi, ricapitolando, il requisito del nucleo familiare è soddisfatto:
- avendo un figlio fiscalmente carico;
- se coniugati o conviventi, solo uno dei genitori può ottenere il bonus;
- se separati, divorziati o non coniugati, non devono essere conviventi con un altro lavoratore dipendente che acceda al medesimo bonus.
Dunque, un bonus per ogni nucleo familiare effettivo. Questo sembra essere il criterio generale.
Modalità di richiesta
Il lavoratore dipendente interessato è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame; inoltre, alla luce dell’ultima modifica normativa, dovrà dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, od il convivente, non sia beneficiario dello stesso bonus. A tal fine, occorrerà indicare il codice fiscale dell’altro genitore, a prescindere dalla sussistente situazione genitoriale.
Cosa deve fare il datore di lavoro
Il datore di lavoro, una volta ricevuta tale domanda, è tenuto ad anticipare l’importo spettante nella busta paga insieme alla tredicesima mensilità.
L’importo anticipato dovrà essere portato a credito nel relativo modello F24 in data 16 gennaio 2025, con uno dei seguenti codici tributo:
- 1703, se datore di lavoro privato;
- 174E, in caso di datore di lavoro ente pubblico.
Il medesimo importo erogato dovrà essere esposto in CU/2025 e nel modello 770/2025, secondo le istruzioni che verranno fornite in merito dall’Agenzia delle Entrate.
Successivamente alla medesima erogazione, il sostituto d’imposta verificherà in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità in argomento e, qualora la stessa non lo risulti, provvederà al recupero del relativo importo dal dipendente percipiente.
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Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.