Dott. Giancarlo Garioni
Dottore commercialista,
revisore legale e consulente d’azienda

L’articolo 3-bis D.L. 59/2019 (convertito, con modificazioni, dalla L.81/2019) ha apportato alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali previsto dall’articolo 57-bis D.L. 50/2017 (convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017).

Le novità riguardano, in particolare, la riformulazione, a partire dal 2019, della misura dell’agevolazione e l’individuazione della copertura dei relativi oneri.

La disposizione in esame, innanzitutto, aggiunge il comma 1-bis all’articolo 57-bis. La nuova norma stabilisce che, a decorrere dall’anno 2019, il credito d’imposta è concesso nella misura unicadel 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del successivo comma 3 e, in ogni caso, nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti c.d. de minimis. La medesima norma, peraltro, prevede che, ai fini della concessione dell’agevolazione, si applica il regolamento di cui al D.P.R. 90/2018 e che, per il 2019, le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta devono essere presentate dal 1° al 31 ottobre (laddove ordinariamente la finestra temporale per l’inviodella comunicazione va dal 1° al 31 marzo di ogni anno).

Larticolo 3-bis, inoltre, aggiunge un nuovo periodo al comma 3 dell’articolo 57-bis, in base al quale per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del tax credit si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (previsto dall’articolo 1 L. 198/2016), nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con D.P.C.M. da emanare entro il termine di scadenzaprevisto per l’invio delle comunicazioni per l’accessoall’agevolazione, cioè entro il 31 marzo di ciascun anno.

Come anticipato, il tax credit in esame è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 57-bis D.L. 50/2017 in forza del quale alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta, l’F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Con la risoluzione n. 41/E/2019 è stato istituito il codice tributo “6900” da indicare sul modello di versamento per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.

Prima delle modifiche apportate dall’articolo 3-bis D.L. 59/2019, era previsto che la misura dell’agevolazione fosse pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimpresepiccole e medie imprese e start up innovative. Tale distinzione ora vale solo per il 2018, mentre a partire dal 2019 il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 75%.

Le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni che regolano il credito d’imposta, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del tax credit, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa, sono stati stabiliti dal D.P.C.M. 90/2018 (pubblicato in G.U. n. 170 del 24 luglio 2018).

Il modello da utilizzare per la comunicazione telematica di accesso al credito d’imposta è stato adottato con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 31.07.2018. Con lo stesso provvedimento sono state definite le modalità per la presentazione della comunicazione sull’apposita piattaformadell’Agenzia delle entrate.

Sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria sono disponibili, raccolti in apposite Faq, i chiarimenti sull’attuazione del credito d’imposta. Tra le diverse precisazioni pubblicate si segnalano quelle in base alle quali:

  • non si può accedere al credito d’imposta qualora gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione siano stati pari a zero (ne consegue che sono esclusi dalla concessione del beneficio sia coloro che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il tax creditnon abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili sia coloro che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede l’agevolazione);
  • la fruizione dell’agevolazione è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni (ad esempio “patent box”, credito d’imposta ricerca e sviluppo), laddove insista sui medesimi costi ammissibili.

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