Il Decreto crescita (Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo essere stato approvato “salvo intese” dal Consiglio dei Ministri dello scorso 4 aprile, ha apportato una serie di modifiche alla legge n. 130/1999 sulle cartolarizzazioni, in particolare in tema di Utp e di Reoco (Real Estate Owned Company).
Il decreto crescita 2019 prevede numerose misure volte a favorire lo smaltimento dei crediti deteriorati di banche e intermediari finanziari mediante il ricorso ad operazioni di cartolarizzazione e, in tale direzione, assumono particolare rilevanza le disposizioni che mirano a rendere fiscalmente neutrali le operazioni svolte mediante l’intervento delle Società Veicolo d’Appoggio (Sva) nella valorizzazione dei beni posti a garanzia dei crediti.
Il ruolo svolto da queste società è stato riconosciuto dall’art. 7.1 comma 4 della legge n. 130/99 in materia di cartolarizzazioni dei crediti introdotto con il Decreto Legge n. 50/2017, che ha previsto la possibilità di costituire società al fine di acquisire, gestire e valorizzare beni immobili e mobili registrati sottostanti i crediti ceduti alla Spv nell’interesse esclusivo dell’operazione di cartolarizzazione.
L’art. 7.1 non chiarisce però se, anche per tali società, si realizzi la segregazione patrimoniale che per legge caratterizza le Spv (art. 3, comma 2, L. 130/99); il comma 5 dell’art. 7.1. si limita a prevedere che nei confronti delle LeaseCo si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società di leasing e le agevolazioni previste dall’art. 35 comma 10-ter del Decreto Legge 223/2006.
Recentemente sono stati presentati interpelli sul punto all’Agenzia dell’Entrate al fine di ottenere chiarimenti.
Con risposte ad interpello n. 18 del 30 gennaio 2019 e n. 56 del 15 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate si è espressa negativamente circa l’effetto segregativo ex lege rispetto ai proventi dell’attività di gestione e dismissione dei beni precisando che non costituiscono patrimonio separato e quindi i risultati di bilancio della Reoco vanno regolarmente assoggetti a Ires e Irap.
In particolare, con la risposta a interpello n. 56 del 15 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “nel caso delle Reoco non si configura un effetto segregativo ex lege tale per cui, in costanza dell’operazione di cartolarizzazione e fintanto che questa non venga portata a termine, i proventi dell’attività di gestione e dismissione di beni immobili vanno a costituire e a alimentare un patrimonio autonomo rispetto a quello della medesima società, indisponibile per la stessa. Peraltro, la Reoco diversamente dalle Spv deputate esclusivamente alla realizzazione di una o più operazioni di natura finanziaria di cartolarizzazione dei crediti, svolgono un’attività commerciale consistente nell’acquisizione, nella gestione e nella valorizzazione di beni immobili e mobili registrati nonché di altri beni e diritti concessi e costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, seppure nell’esclusivo interesse dell’operazione di cartolarizzazione”.
Non solo, per quanto attiene alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che il regime agevolativo previsto dall’art. 35, comma 10 ter 1, del D.L. n. 223/2006 trova applicazione unicamente nell’ipotesi in cui alla ReoCo siano stati ceduti rapporti, contratti, beni oggetto di locazione finanziaria.
Conseguentemente vengono applicate le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa solamente alle cessioni di beni immobili rinvenienti dai contratti di leasing; per le altre tipologie di cessioni trova applicazione la tassazione ordinaria.
Infine, in tema di regime IVA, l’Agenzia precisa che “la commissione di gestione spettante alla Reoco deve essere oggetto di autonoma fatturazione e deve essere assoggettata a IVA con applicazione di aliquota ordinaria. Con riferimento invece alle somme di denaro che la Spv trasferisce alla Reoco al fine di consentire a quest’ultima di far fronte alle spese di acquisto, gestione, assicurazione, valorizzazione e vendita degli immobili, si ritiene che le stesse abbiano natura di mera movimentazione finanziaria e pertanto debbano ritenersi esclusi dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma lettera a) del Decreto IVA. Analogo trattamento è applicabile alle somme di denaro provenienti dall’attività di gestione immobiliare dovute dalla Reoco alla Spv”.
Le novità del Decreto Crescita 2019, se confermate all’esito dell’iter parlamentare di conversione del decreto 34/19, potranno dare maggiore certezza sul trattamento fiscale delle Sva e attraverso questo nuovo impulso al mercato dei crediti deteriorati.
Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti deteriorati è interesse primario della Società di cartolarizzazione (Spv) evitare che i beni concessi a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione siano ceduti a un prezzo eccessivamente ridotto. A tale fine viene quindi costituita una società ReoCo che acquista la proprietà dei beni per poi valorizzarli e ottenere dalla loro gestione e rivendita i proventi da destinare ai detentori dei titoli emessi.
Nelle cartolarizzazioni aventi ad oggetto i crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria analogamente le c.d. LeaseCo acquistano la titolarità dei beni e degli altri rapporti giuridici relativi ai contratti di leasing al fine di consentire alla banca o alla società di leasing di liberare dal relativo peso i propri bilanci.
L’art. 23 del Decreto n. 34/19 introduce norme finalizzate a dare maggiore certezza al trattamento fiscale della ReoCo e della LeaseCo e favorire il loro utilizzo.
Viene previsto che i beni acquistati da queste società, così come le somme rinvenienti dalla loro detenzione, gestione e dismissione, costituiscono patrimonio separato rimuovendo in questo modo ogni dubbio interpretativo sull’applicabilità anche alla Sva del regime di neutralità fiscale ai fini Ires e Irap.
Viene altresì garantita l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa sia con riferimento ai trasferimenti di immobili alla Reoco, quanto ai successivi trasferimenti di immobili dalla Società costituita a) ai soggetti esercenti attività di impresa che dichiarano di volerli trasferire entro cinque anni dall’acquisto b) ai soggetti non esercenti l’attività di impresa che possiedono i requisiti per l’agevolazione c.d. prima casa.
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